Stop al Redditometro se l’Agenzia delle Entrate non valuta le motivazioni del contribuente.

A tali considerazioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale, con sentenza n.39/04/2013, ha precisato che l’accertamento fiscale da cd. Redditometro “… non può basarsi esclusivamente sull’operatività dei coefficienti ministeriali”.

Viene chiarito, quindi, il valore meramente presuntivo di tale tipologia di accertamento fiscale – prevista dall’art. 38, comma 4, del DPR n.600/73 – la quale è sostanzialmente basata sul teorema del possesso di beni=ricchezza presunta, ossia secondo la logica che se il contribuente risulta possessore di una serie di beni (ad esempio un immobile, una vettura, un motoscafo, ecc.), egli deve necessariamente dichiarare quei redditi minimi che possano consentirgli di per poterli mantenere.

I giudici torinesi, infatti, pur riconoscendo la logica dello strumento accertativo, chiariscono che il mero possesso di beni da solo non basta poiché esso “acquisisce rilevanza soltanto in esito al contraddittorio obbligatorio, mediante il quale si realizza quel processo di adattamento degli standard alla situazione concreta del contribuente, così da integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza del meccanismo presuntivo adottato”.

Tale problematica, d’altronde, è già stata affrontata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.23554 del 20 dicembre 2012, e ribadita anche da altre commissioni tributarie (si veda Sent. Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio n.24/02/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti)

 

Avv. Matteo Sances

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