Ampliamento della definizione del reato, estensione dell’obbligo normativo e adeguata verifica: sono queste alcune delle novità introdotte dalla IV Direttiva UE Antiriciclaggio emerse durante la tavola rotonda “IV Direttiva UE Antiriciclaggio: come cambia lo scenario” che si è tenuta il 21 ottobre, presso l’hotel Parco dei Principi di Bari.
Organizzato dalla European School of Banking Management e moderato da Matteo Tonelli, founding partner della Q.I. Solutions di Firenze, l’incontro ha visto la partecipazione di Giorgio Salvo, ex Direttore delle sedi di Bari e Trento della Banca d’Italia; Rachele Cantelli, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato; Andrew Wilson, fiscalista internazionale e Sergio Silvestri, Direttore della European School of Banking Management.
Dopo decenni di norme volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento al terrorismo, il legislatore europeo ha deciso – tra le altre cose – di allargare la definizione del reato e di estendere l’obbligo normativo.
Definizione del reato. Con la IV Direttiva, il legislatore ha incluso nella definizione di attività criminosa anche i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette. Il reato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dunque, viene definito come la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’uso di beni provenienti da un’attività criminosa con lo scopo di nasconderne l’origine illecita o di aiutare quanti sono coinvolti in questa attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle loro azioni.
Estensione dell’obbligo normativo. Oltre agli istituti finanziari e creditizi e ai professionisti (commercialisti, avvocati, promotori finanziari…), il legislatore europeo estende l’obbligo normativo anche ai soggetti che negoziano beni pagati in contanti per un importo pari o superiore a 10mila euro e ai prestatori di servizi di gioco d’azzardo. Questi ultimi, infatti, sono finiti particolarmente sotto la lente di ingrandimento, tanto che il Governo italiano, che si è impegnato a recepire la direttiva europea entro giugno 2017, ha espresso la volontà di fornire precise indicazioni alle pubbliche amministrazioni, come l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, su come agire per individuare, valutare, comprendere e mitigare il rischio da parte dei concessionari.
Approccio basato sul rischio. La IV direttiva conferma e rafforza questo concetto, sottolineando che il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso. Il rischio, quindi, va valutato nella sua globalità, sia a livello sovranazionale e sia a livello nazionale. Anzi, a questi si aggiunge un ulteriore livello di valutazione a livello “locale”: anche i soggetti destinatari degli obblighi, infatti, dovranno adottare misure per valutare il rischio considerando i fattori sulla base delle informazioni di cui dispongono, quali, ad esempio, le abitudini dei clienti, l’area geografica di azione, i prodotti e servizi scelti.
Adeguata verifica. Il legislatore richiede una maggiore attenzione all’espletamento dell’adeguata verifica, chiedendo in particolar modo agli intermediari finanziari di intensificare i controlli. L’identità del cliente deve essere accertata prima dell’instaurazione del rapporto, fermo restando deroghe di ragionevolezza dovute al fatto che alcune operazioni sarebbero impossibili rispettando questo obbligo. Le informazioni raccolte devono essere costantemente aggiornate ed utilizzate per individuare eventuali elementi sospetti e rimanere a disposizione delle autorità preposte per l’espletamento delle attività investigative. A tal proposito la direttiva prevede la creazione di un registro centralizzato delle informazioni riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei trust, al fine di aumentare i livelli di trasparenza.
Le nuove disposizioni, pur non rappresentando un totale stravolgimento per l’Italia, che in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ha una normativa vigente già uniformata a quella europea, irrigidiscono gli obblighi di monitoraggio sui soggetti e i settori considerati più a rischio.
Ma l’appello accorato di tutti gli esperti intervenuti è unico: i soggetti interessati dalla normativa non devono vivere gli obblighi come una forma di aggravio, ma come un primo tassello per contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che coinvolgono la comunità tutta. L’impianto sanzionatorio non è da poco, ma al di là dell’aspetto pecuniario e penale, è opportuno ragionare sul danno che questi reati arrecano all’intero settore finanziario: segnalare operazioni sospette significa apportare maggiore solidità al mondo della finanza, che altrimenti risulterebbe inquinato.