Il 30 novembre 2012 scade il termine per dichiarare, in catasto fabbricati, i fabbricati rurali che ancora risultano iscritti nel catasto terreni. Entro tale data, i proprietari dei fabbricati dovranno procedere all’accatastamento, affidando l’incarico a un tecnico abilitato. In caso contrario, l’Agenzia del Territorio, su segnalazione del Comune, provvederà d’ufficio all’accatastamento a spese dell’interessato, applicando anche le sanzioni per il mancato rispetto del termine (da 258 a 2.066 euro).
Fino al 31 dicembre 2011 potevano legittimamente rimanere censiti solo al catasto terreni i fabbricati rurali per i quali erano presenti tutti i requisiti di ruralità previsti dalla legge, ad eccezione delle nuove costruzioni e dei fabbricati oggetto di trasferimento di proprietà. Oggi, invece, l’obbligo di dichiarazione al catasto fabbricati è stato esteso a tutti i fabbricati rurali.
Ricordiamo comunque che dal primo luglio 2010, la mancata iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto fabbricati ne impedisce la vendita. E’ infatti entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito. Il notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, o di altri atti con i quali si trasferiscono o costituiscono diritti reali sugli stessi deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato. La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto, e dunque l’invalidità della compravendita o dell’atto relativo all’immobile (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come risultante dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).
Nel caso dei fabbricati abitativi (e relative pertinenze) l’accatastamento del fabbricato prima della vendita consente anche di usufruire dell’agevolazione che consente ai privati di chiedere l’applicazione delle imposte sul valore catastale.
Restano esclusi dall’obbligo di dichiarazione al catasto fabbricati, per espressa previsione normativa, soltanto i seguenti immobili, se non produttivi di reddito:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
tuttavia le opere di cui alle lettere a) ed e), e quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto insieme a tali unità (articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28).
Ricordiamo infine che le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado, possono essere iscritte nel catasto fabbricati senza attribuzione di rendita (articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28).
Luigi Patella