Il 15 dicembre 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha definitivamente approvato le “norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate”.
Il 1° gennaio 2011 quindi segna un nuovo ed importante punto di ri-partenza per i professionisti del controllo delle società.
Le nuove regole si traducono in 34 norme che affrontano le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di controllo interno coordinato sia con le modifiche apportate dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n° 6/2003 sia con le novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.
Si tratta di norme di deontologia professionale che, quindi, devono essere rispettate dagli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Dal documento si rileva che:
a) il cumulo della funzione di sindaco con quella di revisore, rispetto al passato, impone, tra gli altri, il rispetto del principio di indipendenza e più stringenti obblighi di obiettività;
b) il mancato pagamento del compenso al sindaco per un periodo continuativo minaccia la sua indipendenza;
c) il sindaco deve valutare la sua indipendenza in misura sostanziale (tra cui, per esempio, l’eccessiva dipendenza da compensi derivanti da un unico cliente);
d) i sindaci uscenti hanno il dovere di collaborare con gli entranti fornendo le opportune informazioni richieste.
Circa il primo punto, le norme di comportamento individuano una soglia di incarichi (20) oltre i quali il sindaco è chiamato a valutare l’impegno ed il tempo richiesto per il diligente svolgimento del suo ruolo in relazione, per esempio, alla dimensione ed organizzazione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti.
In ogni caso (quindi anche quando si hanno meno di 20 incarichi) il sindaco ha l’obbligo di garantire la partecipazione al 100% delle attività normativamente previste (cioè deve garantire la partecipazione: 1) ad almeno 4 riunioni del collegio; 2) all’assemblea che approva il bilancio; 3) alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo) in considerazione del fatto che non è possibile essere considerato “assente giustificato” a causa degli impegni di lavoro “precedentemente assunti” come in genere si riporta nei verbali degli organi citati.
Per tutto questo assume fondamentale importanza l’organizzazione dello studio e il professionista-sindaco, che voglia anche occuparsi di revisione legale, dovrà necessariamente poter contare su una struttura specializzata nella revisione legale in grado di garantire:
– informazione continua specializzata;
– formazione professionale per lo svolgimento dell’attività di revisione legale;
– aggiornamento professionale mirato e specialistico.
In alternativa, il professionista-sindaco revisore, dovrà utilizzare una struttura esterna alla sua organizzazione di studio che sia in grado di garantire lo svolgimento dell’incarico di revisione legale sia direttamente che come coadiutore dello stesso Collegio Sindacale.
In questa ottica la Eurorevi srl, con sede legale a Milano e sedi operative ad Altamura (BA) e Lodi (LO), società autorizzata alla revisione legale con decreto ministeriale del 22 luglio 1998 ed iscritta nell’apposito albo dei revisori legali, si propone come partner di quanti, riconoscendo le problematiche sopra enunciate, vorranno ottenere supporto professionale che dia garanzia di professionalità e rispetto dei singoli ruoli professionali.
Con questo obiettivo, ancora, la Eurorevi srl si sta facendo promotrice della costituzione di una Associazione professionale di livello nazionale che abbia le caratteristiche del network con base regionale e/o provinciale (saranno gli associati a deciderlo) in grado di supportare l’attività degli associati garantendo:
a) l’informazione e l’aggiornamento specialistico in tema di revisione legale;
b) la formazione professionale alla revisione legale dei collaboratori di studio sia in aula che a mezzo FAD e/o con l’utilizzo delle altre tecnologie esistenti;
c) la possibilità di svolgimento della revisione legale a mezzo di struttura associativa di riferimento;
d) l’organizzazione e lo scambio del personale di studio per la esecuzione degli incarichi di revisione legale;
e) l’utilizzo di un portale internet come vetrina professionale e per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Angelo Murgida presidente
Emilia Maria Dini Ciacci consigliere
Luigi Minafra consigliere gino.
Emanuele Fasani consigliere
Articolo redazionale su commissione
Eurorevi- Organizzazione e revisione contabile