Via libera all’unanimità del Consiglio regionale della Puglia alla legge che istituisce un Fondo di solidarietà alle famiglie delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si tratta di un contributo assistenziale “una tantum” ai congiunti degli uomini e delle donne che perdono la vita nei cantieri, nei campi e, più in generale, nei luoghi in cui svolgono le loro mansioni lavorative. Il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali spettanti alle famiglie di lavoratori residenti nel territorio pugliese e vittime di incidenti avvenuti nella stessa area. Il contributo verrà erogato anche alle famiglie di cittadini immigrati deceduti in seguito ad incidenti sul lavoro e in caso di incidenti domestici mortali (la Puglia è la prima regione italiana a muoversi in questo senso). “Con questo provvedimento – spiega l’assessore alla Solidarietà, Elena Gentile, che l’ha proposto – vogliamo manifestare una vicinanza concreta a chi vive il dramma della perdita di un proprio familiare in seguito a un incidente sul lavoro. Questa legge ha un valore non solo simbolico, e registro con grande soddisfazione la piena concordanza di vedute con l’ opposizione”. Tutti i benefici sono riconosciuti per gli eventi mortali avvenuti a partire dal primo gennaio 2010. Lo stanziamento iniziale previsto dalla Regione è di 350mila euro. “Ci pare una dotazione sufficiente rispetto alle statistiche sulle morti bianche da noi riportate – aggiunge l’assessore – in caso di necessità potrebbe essere implementata. Ci auguriamo naturalmente che non ci sia mai bisogno di utilizzare questi soldi”. Quanto alla scelta di erogare lo stanziamento per gli incidenti avvenuti dall’inizio dell’anno, Gentile ha spiegato che “è stato veramente complicato incardinare in un tempo retroattivo un provvedimento che nasce oggi”. Il contributo è previsto anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria, una condizione che colpisce moltissime persone. Una quota non inferiore al 50% è destinata alla realizzazione di misure di sostegno socio-educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli dei lavoratori. I figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi possono accedere a tali risorse se risiedono in un comune pugliese, hanno un’età non superiore ai 25 anni o sono iscritti ad un servizio socioeducativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado oppure a un corso universitario o di formazione professionale. I contributi sono utilizzabili per coprire le spese riguardanti tasse d’iscrizione; rette di frequenza; acquisto dei libri di testo e di ausilii scolastici per studenti diversamente abili; servizio mensa, abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto; attività formative, sportive o ricreative. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge, la Regione Puglia provvederà ad emanare apposite Linee di indirizzo utili a disciplinare le modalità di richiesta ed erogazione e l’entità dei benefici.