In questi giorni molta enfasi viene data dai media alla norma riguardante l’annullamento d’ufficio delle cosiddette “piccole cartelle”, ossia di quelle il cui importo non supera i 2.000,00 euro.
Tale norma, prevista dalla legge di stabilità (legge n.228 del 24/12/2012), richiede sicuramente un attento esame al fine di comprendere a pieno la tipologia dei debiti (crediti per il concessionario) oggetto di annullamento.
Innanzitutto, risulta sicuramente opportuno leggere con attenzione la norma, la quale stabilisce espressamente che “Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati….” (articolo 1, comma 527, della legge di stabilità).
La norma, inoltre, rinvia a un successivo decreto per le modalità pratiche relative alla comunicazione delle somme annullate agli enti titolari e al rimborso delle eventuali spese sostenute dagli agenti della riscossione ma ciò che ovviamente interessa al contribuente è la prima parte della disposizione.
Ebbene, leggendo la predetta norma sembrerebbe che il legislatore abbia previsto due requisiti per l’annullamento d’ufficio delle somme pretese dal concessionario:
1) si deve trattare di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all’anno 1999);
2) ai fini dell’individuazione dei ruoli da annullare, l’importo di euro 2.000,00 si calcola considerando solamente tre componenti dell’iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.
Ne derivano, dunque, alcune importanti considerazioni.
In primo luogo, è bene evidenziare che la norma non specifica assolutamente la natura dei ruoli da annullare e quindi tale sanatoria parrebbe comprendere qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (ad esempio, contributi previdenziali, tributi, rette scolastiche, etc..).
Inoltre, occorre considerare che le somme iscritte al ruolo contengono ulteriori componenti rispetto a quelli indicati dalla norma, come ad esempio le somme richieste a titolo di aggio (compenso del concessionario) oppure quelle riguardanti le spese esecutive sostenute dal concessionario.
Ancora, altre componenti importanti delle iscrizioni al ruolo – soprattutto per quelle pretese particolarmente “vecchie” come in questo caso – sono gli interessi di mora che non vengono citati dalla predetta norma ma sono cosa ben diversa dagli interessi per ritardata iscrizione al ruolo.
I primi, infatti, sono applicati dal concessionario dopo la notifica della cartella al contribuente (si veda art. 30 DPR 602/73) mentre quelli per ritardata iscrizione al ruolo sono applicati dall’ente impositore e calcolati dalla scadenza del pagamento del tributo fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (art. 20 DPR 602/73).
In pratica, ciò che avviene in genere è che l’ente impositore, una volta accertato il mancato pagamento spontaneo del cittadino/contribuente, forma il titolo esecutivo (ossia il ruolo) che comprende la somma vantata (capitale), gli interessi fino alla consegna del titolo al concessionario (ossia gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo) e le sanzioni per il mancato versamento spontaneo; solo successivamente vengono applicati dal concessionario gli altri importi come i compensi di riscossione (cd. aggio), gli ulteriori interessi di mora e le spese esecutive.
Tale precisazione risulta doverosa poiché, essendo la legge riferita a somme molto datate – ricordiamo che la norma parla di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 – gli importi pretesi dal concessionario sono sicuramente lievitati in questi anni (soprattutto per l’applicazione degli interessi di mora e degli altri accessori che potrebbero aver raggiunto o addirittura superato il debito originale) e il contribuente potrebbe non rendersi conto di aver diritto all’annullamento dei ruoli.
Alla luce di ciò, si consiglia a tutti i contribuenti di richiedere immediatamente a Equitalia la propria posizione debitoria, in modo da verificare nei prossimi mesi se essa ha provveduto all’annullamento dei vecchi ruoli come previsto dalla legge (la norma parla di annullamento decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, ossia a partire dal primo gennaio 2013).
Avv. Matteo Sances