La responsabilità penale è personale ed è l’articolo 27 della Costituzione a stabilirlo poiché è uno dei principi fondamentali della nostra società giuridica.

Adesso la responsabilità personale ha assunto una nuova connotazione dovuta al Decreto Legislativo 231/2001, che ha previsto la possibilità che enti e società possano essere chiamati direttamente a rispondere dei reati commessi da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano in nome e per conto della società e che, tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.lgs. 231/2001 è parte di un contesto di attuazione delle Direttive Europee che istituisce la responsabilità amministrativa delle società e che nasce dalla considerazione che molto spesso le condotte illecite commesse dall’azienda non provengono tanto dall’iniziativa privata del singolo, ma nell’ambito di una politica aziendale, sono frutto di decisioni prese dai vertici dell’ente medesimo.

La sanzione amministrativa può essere applicata esclusivamente da un giudice penale con la condizione che il reato, a vantaggio o nell’interesse della società, sia stato commesso da figure direttive o ad essi sottoposti.

La responsabilità dell’ente si aggiunge, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l’illecito ed è autonoma rispetto ad essa. Qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto apicale, la responsabilità dell’ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L’inosservanza di tali obblighi è esclusa e con essa la responsabilità dell’ente se, prima della commissione del reato, l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo a prevenire reati.

Ovviamente per essere esonerato dalla responsabilità l’ente deve aver implementato un modello efficiente ed efficace.  Per far fronte a ciò il legislatore ha stabilito che il modello deve soddisfare diverse esigenze come per esempio individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere dei protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni a proposito dei reati da prevenire, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, prevedere obblighi d’informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza, individuare modalità di gestione delle risorse finanziare al fine di impedire la commissione dei reati.

Per quanto riguarda l’effettività del modello e la sua efficacia, esso richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica quando sono scoperte violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività ovvero nuove variazioni normative ed un sistema disciplinare di sanzioni da applicare al mancato rispetto delle misure indicate.

Si evidenzia che, inizialmente la responsabilità amministrativa riguardava reati contro la P.A, reati informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata. Il Governo italiano, tramite il recepimento delle Direttive Europee in merito ai danni ambientali che impongono sanzioni penali alle condotte illecite individuate dalla Direttiva 2008/2009, ha ampliato il campo di applicazione. Nel succitato D.lgs. 231/2001, il nuovo articolo 25 undecies chiama a rispondere le aziende per i reati come distruzione di specie vegetali protette, deterioramento di habitat protetti, specie in estinzione, scarico acque reflue, rifiuti, inquinamento di suolo, sottosuolo, acque, emissioni in atmosfera, sostanze lesive dell’ozono, inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque.

La Certificazione ISO 14001 e la Registrazione EMAS si integrano con il modello organizzativo richiesto dal D.lgs. 231/2001, poiché l’impresa dà prova di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie attività e ricerca il miglioramento continuo, dimostrato tramite una valutazione di un soggetto certificatore esterno all’Organizzazione.

Oggigiorno è evidente che, l’adozione di un sistema aziendale di gestione ambientale assicura tutte le prescrizioni legislative e autorizzative in materia ambientale ma va ricordato che questo è un requisito necessario ma non sufficiente di rispetto degli standard di riferimento.

Tutto ciò bisogna desiderarlo veramente, come disse Giulio Cesare: “Generalmente gli uomini prestano fede volentieri a ciò che desiderano.”

 

 

Orazio Buonamico

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